PROCEDURA D’ALLERTA: L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO

PROCEDURA D’ALLERTA: L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Maurizio Castelli – Senior Partner Strategya S.r.l

Entro il 16 marzo 2019 tutte le società dovranno istituire un adeguato assetto organizzativo.

Il 16 marzo 2019 tutte le società dovranno affrontare l’obbligo di istituzione dell’adeguato assetto organizzativo previsto con l’entrata in vigore dell’art. 375 e ss. del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

A tal fine la norma introduce nuovi obblighi a carico delle imprese prevedendo:
a. l’adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile finalizzato anche al monitoraggio dello stato di salute aziendale e al  recupero degli equilibri economici e finanziari. Obbligo previsto per la generalità delle società (decorrenza 16 marzo 2019)
b. maggiori responsabilità a carico degli amministratori (decorrenza 16 marzo 2019)
c. la nomina dell’organo di controllo societario esteso anche alle società di più piccole dimensioni (decorrenza 16 marzo 2019 e termine al 15 dicembre 2019)
d. nuovi obblighi di segnalazione da parte di soggetti terzi (Organo di controllo e Creditori pubblici qualificati), riservati alle imprese di piccole e medie dimensioni (decorrenza 16 agosto 2020)
e. l’eventuale obbligo di attivazione della procedura di composizione della crisi avanti l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) in caso di mancato ripristino degli equilibri aziendali (decorrenza 16 agosto 2020)

L’intento della riforma è quello di introdurre un modello di emersione precoce dello stato di crisi e di tempestivo intervento quale garanzia di migliore risultato in termini di mantenimento dei valori aziendali (occupazione, asset, avviamento, …) e quale maggiore soddisfazione degli interessi dei terzi.
Il tempestivo intervento consentirebbe, infatti, di agire in una fase in cui è ancora possibile uscire dalla crisi preservando la continuità ed evitando che il deterioramento della situazione possa portare ad uno stadio di crisi irreversibile con conseguenti maggiori danni per l’impresa e la collettività.

Per raggiungere tale scopo è stato previsto un percorso di adeguamento dei modelli organizzativi aziendali a supporto della prevenzione della crisi d’impresa che doteranno le aziende dei minimi strumenti di programmazione economico-finanziaria necessari alla tempestiva rilevazione di stati di tensione e, nel caso, una fase preventiva di «allerta» e di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale e da affidare ad un organismo di composizione della crisi (OCRI).

Per quanto riguarda l’obbligo di istituzione di un adeguato assetto organizzativo posto a carico delle società, non si tratta di una novità assoluta per le imprese, bensì di un rafforzamento del concetto dell’adeguato modello organizzativo ora finalizzato anche a supporto della prevenzione dello stato di dissesto aziendale e del tempestivo intervento correttivo.

Non dimentichiamoci, infatti, che anche prima della riforma il Codice Civile imponeva l’adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile a supporto della buona gestione d’impresa:

Art. 2381, 3 comma del Codice Civile:
“Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”.

Il comma 5 specifica, inoltre che:
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

L’articolo 2403, c. 1. del Codice Civile prevede, inoltre, che:
“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

Già ante riforma, infatti:
il Consiglio di Amministrazione, attraverso gli organi delegati, doveva:
– valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
– esaminare i piani strategici, industriali e finanziari (quando elaborati)
– valutare il generale andamento della gestione

il Collegio Sindacale doveva:
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile
– … e al suo concreto funzionamento.

La riforma rende ora più incisivo e ampio l’obbligo di adozione di un adeguato modello organizzativo estendendo l’obbligo a tutte le società (escluse le società semplici) coinvolgendo direttamente gli amministratori e finalizzandolo anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Nel nuovo contesto normativo, non solo l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere adeguato all’attività dell’impresa, ma deve anche rappresentare lo strumento aziendale finalizzato a monitorare gli equilibri economici e finanziari in funzione della tempestiva rilevazione di uno stato di crisi e della pronta attivazione delle misure di riequilibrio.

Entro il 16 marzo 2019, in sostanza, tutte le società piccole, medie, grandi che siano, dovranno istituire un adeguato modello organizzativo ed entro tale data gli organi amministrativi dovranno provvedere direttamente a tale obbligo.

Il codice non ne prevede una specifica definizione dei contenuti ma, indicandone le finalità, di fatto l’adozione dell’adeguato assetto organizzativo dovrà prevedere l’implementazione di un sistema di programmazione e controllo basato su flussi di cassa prospettici. Un modello organizzativo orientato alla programmazione e alla pianificazione economico-finanziaria in un’ottica di Forward Looking che consenta di rilevare ex-ante possibili tensioni finanziarie e che consenta, in caso crisi, di pianificare le azioni correttive volte al riequilibrio economico-finanziario e al ripristino della continuità aziendale.

Un set di procedure e strumenti volti a monitorare le previsioni e i risultati economici e finanziari in un’ottica di prevenzione e di salvaguardia e ripristino degli equilibri aziendali.
Certamente l’implementazione di strumenti previsionali come il budget economico, budget di tesoreria, il budget finanziario, il PEF, una base di indicatori a benchmark di settore e i relativi report di analisi degli scostamenti, nonché le procedure di tempestiva rilevazione dello stato di crisi, rappresentano un set minimo per poter essere conformi alla previsione normativa.

Lo sviluppo di un piano industriale triennale, le analisi andamentali e qualitative, la previsione di un comitato strategico di direzione rappresentano, invece, la corretta evoluzione e completamento di un adeguato assetto organizzativo finalizzato alla pronta attivazione per l’adozione delle misure correttive volte al recupero della continuità aziendale.

Per la maggior parte delle società si tratta di un vero e proprio cambiamento che comporterà necessariamente investimenti in termini economici e di processi, ma che di fatto consentirà una crescita della cultura aziendale interna a supporto della buona gestione d’impresa. Nel concreto l’adeguamento alla normativa comporterà una notevole complessità pratica in considerazione delle numerose novità che impatteranno in ambito aziendale e delle inevitabili resistenze: nuove procedure, nuovi organi di controllo, nuovi costi non legati direttamente alla produzione aziendale. In tal senso non meno importante sarà il ruolo dei consulenti nella sensibilizzazione e diffusione degli aspetti positivi che la norma apporterà nelle imprese.

Non sarà semplice ma tale norma deve essere vista come un’opportunità e una spinta per le imprese e per i professionisti verso una crescita dei modelli aziendali che comporteranno evidenti benefici in termini di gestione e di performance delle imprese oltre che a favorire gli eventuali risanamenti per gli stati di difficoltà.

Buon lavoro a tutti!

 

Maurizio Castelli

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